
Un Condominio minimo è costituito solitamente da almeno due condomini fino ad un massimo di 8 condomini, per tale massimo la definizione può essere anche di piccolo condominio.
Secondo infatti il codice civile all’art. 1129 si precisa che, quando i condomini siano 9 o più, diviene indispensabile la nomina di un amministratore, che dovrà essere effettuata dall’assemblea o, qualora questa non vi provveda, dall’autorità giudiziaria. Sotto tale soglia (8 proprietari o meno), dunque, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria, ma solo facoltativa.
Rispetto al condominio classico in teoria dovrebbe essere più semplice gestire i bisogni dei condomini, anche se spesso risulta complicato allo stesso modo.
Vediamo insieme come si costituisce e quali sono le norme che lo disciplinano.
Come per il condominio “classico” il condominio minimo si costituisce appena un edificio viene diviso tra due o più proprietari. La costituzione quindi è automatica, e non prevede disciplina specifica a parte.
Cosa avviene invece per tutti gli obblighi tipici di un condominio classico?
- Punto primo- non è obbligatorio un amministratore: la scelta è facoltativa e dipende dai proprietari
- Si applicano le stesse regole del codice civile valevoli per il condominio tradizionale
- Valgono le stesse regole dei millesimi per ripartizione di spese e decisioni assemblea
Vediamo nello specifico questo ultimo punto: